Sistemi di geolocalizzazione per trasporto rifiuti pericolosi.
Pubblicata la delibera Albo n. 3/2024

In data 07.01.2025 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato l’attesa delibera di recepimento di quanto previsto dall’art. 17 del DM 4 aprile 2023 n. 59 istitutivo del RENTRI

La delibera mira a disciplinare i requisiti tecnici dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi che l’impresa intende iscrivere in categoria 5

Per tutte le nuove domande di inserimento o variazione di un mezzo adibito al trasporto di rifiuti pericolosi nonché per tutti i mezzi già iscritti per la medesima attività occorrerà pertanto dichiarare che lo stesso rispetta quanto previsto dal Decreto Direttoriale 253 del 12 dicembre 2024 pubblicato da parte del Ministero sul sito del RENTRI.

L’attestazione del requisito dovrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 (quindi con sanzioni penali in caso di false dichiarazioni); dichiarazione che per le imprese già iscritte, o in corso di iscrizione al 7 gennaio 2025, dovrà essere presentata a partire dal 1 luglio ed entro il 31 dicembre 2025, pena l’avvio di procedimenti disciplinari.

Riguardo le caratteristiche che i sistemi devono avere, il Decreto Direttoriale 253 del 12 dicembre 2024 stabilisce che i sistemi installati devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato

Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

  1. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
  2. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall’autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
  3. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
  4. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore.

Vale la pena comunque sottolineare che il sistema di geolocalizzazione dovrà essere installato solo sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi e che pertanto le imprese potranno fare una valutazione costo/benefici in merito alle proprie iscrizioni scegliendo su quali mezzi mantenere gli EER pericolosi e quindi installare, se non già presente, il sistema di geolocalizzazione.

Proprio per questo motivo raccomandiamo a produttori ed impianti di verificare con ancora più attenzione che i mezzi usati dai trasportatori coinvolti nella gestione dei rifiuti siano regolarmente iscritti all’Albo e siano autorizzati al trasporto dei codici EER pericolosi oggetto di affidamento.

Infine, con l’occasione, ricordiamo che a partire dal 13 febbraio 2027 queste informazioni dovranno essere trasmesse al RENTRI mediante specifiche tecniche che il ministero provvederà ad emanare

Il team di Xennial srl Società Benefit è a disposizione per supportare le imprese iscritte nell’adeguamento della proria iscrizione, per qualsiasi necessità scrivere via mail ad albo@xennialsrl.it oppure via WhatsApp al numero 0318255600

Grazie ad accordi con aziende partner siamo, inoltre, in grado di supportare le aziende sprovviste di sistemi di geolocalizzazione idonei nella scelta e nella fornitura di tali sistemi consentendo quindi la perfetta adeguatezza alla normativa in materia di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Per qualsiasi informazione al riguardo è possibile contattarci alla mail info@rentriamico.it