Chiarimenti in merito ai soggetti che svolgono il trasporto di rifiuti ferrosi e non ferrosi in virtù dell’iscrizione semplificata presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 4bis
Avevamo posto a fine novembre il quesito mediante il portale di supporto e oggi sul sito di RENTRI è uscito un chiarimento che conferma quanto da noi prospettato: trattandosi di soggetti che trasportano a titolo professionale i rifiuti anche le imprese iscritte in categoria 4bis sono tenute ad iscriversi al RENTRI.
Per quanto riguarda il FIR il Ministero chiarisce che partire dal 13 febbraio 2025 anche gli iscritti in cat. 4bis dovranno utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto come tutti gli altri soggetti coinvolti (ad eccezione degli spurghisti) ma, trattandosi di rifiuti non pericolosi, non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI a partire dal 2026
Per quanto riguarda il Registro di Carico e Scarico, viene chiarito che i soggetti che operano con le modalità semplificate di cui all’art. 4 del decreto 1° febbraio 2018 e che tengono il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato pur restando in essere l’obbligo di iscrizione.