MUD 2025 - Pubblicato il decreto e le istruzioni
Scadenza per la presentazione al 28 giugno 2025
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 28 giugno 2025.
Il tardivo adempimento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza (quindi entro il 27 agosto 2025)è punito con la sanzione pecuniaria ridotta da 26,00 € a 160,00 € (art. 258 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152); successivamente a tale data si considera l’adempimento comunque omesso e la sanzione pecuniaria amministrativa comminata è compresa tra un minimo di 2.000,00 € a un massimo di 10.000,00 €.
Rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, sono poche le novità introdotte che riguardano, oltre alla correzione di errori formali, e l’introduzione dell’ammendante compostato con fanghi all’interno della scheda MAT e la sistemazione della scheda CG per i rifiuti urbani raccolti in convenzione al fine dell’adeguamento alle delibere ARERA e alle normative nel frattempo variate.
I soggetti obbligati alla comunicazione rifiuti
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo dall’articolo 189 del D.lgs. 152/2006, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti, ovverossia:
- c) produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali
- d) produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività artigianali
- g) produttori di rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché di rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
I soggetti esonerati dalla comunicazione rifiuti
Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile a prescindere dal volume di affari
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006 (cat. 2bis)
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) ovverossia:
- a) rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione e scavo
- e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali
- f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
- i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo
- Chi, nel 2024, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti